Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti : altre da Algeria in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti : altre' è: 4302309900. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti : altre, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Algeria (DZ).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti : altre.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
0.00 %
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/01/2012
Base Legale: R3254/91
Dal 18/10/2015
Base Legale: R1850/15
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 679 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 680 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 683 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 032 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B5 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 679 - Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
C 680 - Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
C 683 - Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
Y 032 - Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
Dal 04/02/2017
Base Legale: R0160/17
Y1 | Altre condizioni C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 900 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Y 900 - Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
2.20 %
EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD603 - I prodotti derivati dalla foca possono essere immessi sul mercato soltanto se sono accompagnati da un'attestazione o da una dichiarazione scritta di importazione e un documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in tale paese terzo ( Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione (OJ L 271)).
CD370 - Se il prodotto è indicato nell'elenco in allegato al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche è necessaria la presentazione di una licenza d'importazione.