Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Lampade con diodi emettitori di luce (led) da Australia in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Lampade con diodi emettitori di luce (led)' è: 8539500000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Lampade con diodi emettitori di luce (led), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Australia (AU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Lampade con diodi emettitori di luce (led).
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 31/12/2018
Base Legale: R0852/17
Y1 | Altre condizioni Y 924 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 969 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 924 - Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852
Y 969 - Prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852)
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
0.00 %
Dal 01/01/2017
Base Legale: R2658/87
0.00 %
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1821/16
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1821/16
3.70 %
CD799 - The export and import of the mercury-added products set out in Annex II to Regulation (EU) 2017/852 shall be prohibited according to Article 5 of Regulation (EU) 2017/852. The prohibition laid down in the first paragraph shall not apply to any of the following mercury-added products: (a) products that are essential for civil protection and military uses; (b) products for research, for calibration of instrumentation, or for use as a reference standard.
CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.
EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.