Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi bianchi (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) da Australia in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi bianchi (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus)' è: 0302510000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi bianchi (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

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Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Australia (AU).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi bianchi (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus).

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Controllo veterinario (CD624),(CD686)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Greenland (GL), Iceland (IS), Andorra (AD), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Faroe Islands (FO), San Marino (SM), Norway (NO)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 058
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo
E4 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E5 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
20.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E6 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 058 - Scorte personali di prodotti di origine animale aventi carattere non commerciale, in conformità all'articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (CD590)
Dal 31/05/2017
Base Legale: R1005/08
Zone Escluse: Cambodia (Kampuchea) (KH), Comoros (excluding Mayotte) (KM), St Vincent and the Grenadines (VC)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
C 673
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 927
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 673 - Certificato di cattura
Y 927 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
Dazio applicabile
12.00 %
Controllo all’importazione di prodotti biologici (CD808)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 644
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 929
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Legenda misure:

CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)

CD686 - Le scorte personali di prodotti di origine animale, introdotte nell'Unione, per il consumo umano personale e destinati all'alimentazione di animali da compagnia, come elencato nell'Articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 ai paragrafi 1) e 2), non sono soggette ai controlli veterinari.

CD590 - I prodotti della pesca sono importati nella Comunità solo se accompagnati da un certificato di cattura. L’esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è soggetta alla convalida del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Regolamento (CE) n. 1005/2008. Questa disposizione riguarda le catture marittime effettuate a partire dal 1° gennaio 2010. I prodotti ottenuti da catture effettuate prima del 1° gennaio 2010 non necessitano della presentazione del certificato di cattura anche se importate nell'Unione dopo tale data.

CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.