Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Glicina (cas rn 56-40-6) da Colombia in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Glicina (cas rn 56-40-6)' è: 2922498545. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Glicina (cas rn 56-40-6), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Colombia (CO).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Glicina (cas rn 56-40-6).

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Controllo veterinario (CD624),(CD637),(CD686)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), Switzerland (CH), San Marino (SM), Norway (NO), Iceland (IS), Andorra (AD)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 058
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 930
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B4 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo
E5 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E6 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
2.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E7 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
Y 930
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E8 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 058 - Scorte personali di prodotti di origine animale aventi carattere non commerciale, in conformità all'articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (EU003),(TM510)
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
Dazio applicabile
0.00 %
Dazio paesi terzi
Dal 15/05/2015
Base Legale: R1031/08
Dazio applicabile
6.50 %
Sospensione autonoma tariffaria (TM861)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)

CD637 - La normativa veterinaria in materia di importazione non si applica ai medicinali finiti. Sono compresi i prodotti intermedi derivati da materiali della categoria 3 e destinati ad usi tecnici per i dispositivi medici, la diagnostica in vitro, i reagenti di laboratorio e i prodotti cosmetici. (Decisione 2007/275/CE e Allegato I (Chap 30) Decisione 2012/31/UE)

CD686 - Le scorte personali di prodotti di origine animale, introdotte nell'Unione, per il consumo umano personale e destinati all'alimentazione di animali da compagnia, come elencato nell'Articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 ai paragrafi 1) e 2), non sono soggette ai controlli veterinari.

EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.