Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate : altre : non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero da Corea del Sud in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate : altre : non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero' è: 1902191000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate : altre : non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Corea del Sud (KR).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate : altre : non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2005
Base Legale: R2204/99
7.70 % + 24.600 EUR DTN
Dal 01/02/2017
Base Legale: R0175/15
Y1 | Altre condizioni C 678 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 940 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 678 - Documento comune di entrata (DCE) (modello è riportato nell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 194))
Y 940 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Base Legale: R0032/00
11.00 %
Dal 01/02/2016
Base Legale: D0884/11
Zone Escluse: China (CN)
Y1 | Altre condizioni C 678 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 062 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni Y 063 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y4 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 678 - Documento comune di entrata (DCE) (modello è riportato nell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 194))
Y 062 - Prodotti che non contengono, non sono costituiti o non sono ottenuti da riso. (Decisione di esecuzione della Commissione 2011/884/UE)
Y 063 - Merci non provenienti dalla Cina
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
CD688 - L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Il DCE può essere presentato in formato cartaceo o elettronico. Esenzioni si applicano a norma dell'articolo 1 (3) del Regolamento (UE) n. 2015/175
CD680 - L'immissione in libera pratica delle spedizioni di riso o di prodotti che contengono, sono costituiti o sono ottenuti da riso sono soggetti alla presentazione di un documento comune di entrata (DCE) o di un documento veterinario comune di entrata (DVCE) debitamente compilato dalle Autorità competenti una volta che tutti i controlli ufficiali siano stati eseguiti. Esenzioni si applicano a quelle spedizioni che sono destinate a privati per uso e consumo personale.
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.