Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici : altri da Costa d'Avorio in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici : altri' è: 3824996400. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Costa d'Avorio (CI).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici : altri.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1821/16
Dazio applicabile
0.00 %
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1821/16
Dazio applicabile
6.50 %
Restrizione all'immissione in libera pratica (CD437),(TM135),(TM135)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0111/05
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
C1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
L 135
Immissione in libera pratica autorizzata
C2 Presentazione di un certificato/licenza/documento L'immissione in libera pratica non è autorizzata

Legenda certificati:
L 135 - Autorizzazione di importazione (precursori) rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'importatore
Restrizione all'immissione in libera pratica (CD437),(TM135),(TM135)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0111/05
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Controllo all'importazione – Rifiuti (CD572),(CD573),(CD574),(CD577)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1013/06
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 669
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B4 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo
C5 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C6 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 670
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C7 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C8 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 669 - Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IA
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 670 - Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IB
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (CD333)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
Dazio applicabile
0.00 %

- Accordi di partenariato economico (EPA)

Preferenze tariffarie
Dal 28/07/2016
Base Legale: R1076/16
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD437 - "Autorizzazione di importazione e condizioni specifiche per l'importazione" - vedansi articoli 20-25 del Regolamento (CE) n. 111/05 (GU L 22), entrato in vigore Regolamento (CE) n. 1277/05 (GU L 202).

TM135 - La sorveglianza non si applica alle miscele e prodotti naturali contenenti sostanze classificate e composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

CD437 - "Autorizzazione di importazione e condizioni specifiche per l'importazione" - vedansi articoli 20-25 del Regolamento (CE) n. 111/05 (GU L 22), entrato in vigore Regolamento (CE) n. 1277/05 (GU L 202).

TM135 - La sorveglianza non si applica alle miscele e prodotti naturali contenenti sostanze classificate e composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

CD572 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 1) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

CD573 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 2) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento, se la quantità dei rifiuti spediti supera 20|kg.

CD574 - Se i rifiuti elencati nell'Allegato III (elenco verde) presentano certe caratteristiche di pericolo, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'Allegato IV (elenco ambra). Vedasi Articolo n.3 (paragrafo 3) del Regolamento CE n. 1013/2006.

CD577 - Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio (Articolo 3 (paragrafo 4) del Regolamento CE n.1013/2006) allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In luogo di tale procedura si applicano le regole per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti (Articolo 18 del Regolamento CE n.1013/2006). Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25|kg.

CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.