Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita da Eswatini in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita' è: 8802609000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Eswatini (SZ).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Restrizione all'immissione in libera pratica (CD584),(TM115)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
L 100
Immissione in libera pratica autorizzata
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento L'immissione in libera pratica non è autorizzata

Legenda certificati:
L 100 - Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
Restrizione all'immissione in libera pratica (CD584),(TM115)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Controllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra (CD587),(CD786),(CD787)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R0517/14
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
C1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 057
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 079
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C3 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 951
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C4 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 057 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
C 079 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
Y 951 - Esenzioni dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2448/95
Unità supplementari
Dazio paesi terzi
Dal 01/07/2016
Base Legale: R1047/16
Dazio applicabile
4.20 %

- SADC EPA (SADC EPA)

Preferenze tariffarie
Dal 10/10/2016
Base Legale: D1623/16
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).

TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.

CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).

TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.

CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.

CD786 - REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 Articolo 14 Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi A decorrere dal 1 o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV.

CD787 - Una dichiarazione di conformità può fare riferimento a un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 soltanto se tale autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento