Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2|000|kg ed inferiore o uguale a 15|000|kg da Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2|000|kg ed inferiore o uguale a 15|000|kg' è: 8802300000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2|000|kg ed inferiore o uguale a 15|000|kg, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (MK).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2|000|kg ed inferiore o uguale a 15|000|kg.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Restrizione all'immissione in libera pratica (CD584),(TM115)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
L 100
Immissione in libera pratica autorizzata
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento L'immissione in libera pratica non è autorizzata

Legenda certificati:
L 100 - Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
Restrizione all'immissione in libera pratica (CD584),(TM115)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari
Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unità supplementare) (CD651)
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
R1 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
15,000.001/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
R2 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
2,000.001/KGM
Dichiarazione della sottovoce autorizzata
R3 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.000/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
Legenda misure:

CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).

TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.

CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).

TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.

CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.