Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto : contenenti almeno 85|%, in peso, di lana o di peli fini : in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125|g, ma non più di 500|g da Federazione russa in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto : contenenti almeno 85|%, in peso, di lana o di peli fini : in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125|g, ma non più di 500|g' è: 5109101000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto : contenenti almeno 85|%, in peso, di lana o di peli fini : in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125|g, ma non più di 500|g, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Federazione russa (RU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto : contenenti almeno 85|%, in peso, di lana o di peli fini : in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125|g, ma non più di 500|g.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/09/2018 al 31/08/2019
Base Legale: R0032/00
0.00 %
Dal 15/08/2009
Base Legale: R1523/07
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 922 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 922 - Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
Dal 04/02/2017
Base Legale: R0160/17
Y1 | Altre condizioni C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 900 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Y 900 - Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.501/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.126/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
R3 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
Dal 15/09/1994
Base Legale: R2658/87
3.80 %
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
CD605 - Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 32/2000, allegato II, nota a piè di pagina (1), il beneficio di questo contingente tariffario è subordinato alla presentazione dell'autorizzazione di perfezionamento passivo. Tale beneficio riguarda le merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti dall'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile.
CD568 - Sono vietate la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. (Art .3 del Regolamento (CE) n. 1523/2007)
CD370 - Se il prodotto è indicato nell'elenco in allegato al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche è necessaria la presentazione di una licenza d'importazione.
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.