Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Tessuti destinati alla fabbricazione di bende, fasce e garze mediche da Federazione russa in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Tessuti destinati alla fabbricazione di bende, fasce e garze mediche' è: 5208111000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Tessuti destinati alla fabbricazione di bende, fasce e garze mediche, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Federazione russa (RU).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Tessuti destinati alla fabbricazione di bende, fasce e garze mediche.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Contingente tariffario non preferenziale (CD605)
Dal 01/09/2018 al 31/08/2019
Base Legale: R0032/00
Dazio applicabile
0.00 %
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2004
Base Legale: R1789/03
Dazio applicabile
8.00 %
Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unità supplementare) (CD651)
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
R1 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.101/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
R2 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.000/KGM
Dichiarazione della sottovoce autorizzata
Sospensione autonoma tariffaria (TM861)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
Dazio applicabile
5.20 %
Legenda misure:

CD605 - Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 32/2000, allegato II, nota a piè di pagina (1), il beneficio di questo contingente tariffario è subordinato alla presentazione dell'autorizzazione di perfezionamento passivo. Tale beneficio riguarda le merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti dall'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile.

CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.

TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.