Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : altre : di peso unitario inferiore o uguale a 100|kg da Ghana in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : altre : di peso unitario inferiore o uguale a 100|kg' è: 8903991000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : altre : di peso unitario inferiore o uguale a 100|kg, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Ghana (GH).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : altre : di peso unitario inferiore o uguale a 100|kg.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari
Controllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra (CD587),(CD786),(CD787)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R0517/14
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
C1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 057
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 079
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C3 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 950
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C4 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 951
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C5 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 057 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
C 079 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
Y 950 - Merci diverse dalle apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi
Y 951 - Esenzioni dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unità supplementare) (CD651)
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
R1 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
100.001/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
R2 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.000/KGM
Dichiarazione della sottovoce autorizzata
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/1999
Base Legale: R2261/98
Dazio applicabile
2.70 %
Legenda misure:

CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.

CD786 - REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 Articolo 14 Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi A decorrere dal 1 o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV.

CD787 - Una dichiarazione di conformità può fare riferimento a un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 soltanto se tale autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento

CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.