Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Distillato d'acidi grassi : preparazioni di alimenti per animali della sottovoce 2309 da Giappone in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Distillato d'acidi grassi : preparazioni di alimenti per animali della sottovoce 2309' è: 3823193030. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Distillato d'acidi grassi : preparazioni di alimenti per animali della sottovoce 2309, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

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Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Giappone (JP).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Distillato d'acidi grassi : preparazioni di alimenti per animali della sottovoce 2309.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
Dazio applicabile
2.90 %
Sospensione autonoma a motivo dell' uso finale (EU001),(TM861)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.