Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Tonni obesi (thunnus obesus) da Gibilterra in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Tonni obesi (thunnus obesus)' è: 0301998575. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Tonni obesi (thunnus obesus), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Gibilterra (GI).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Tonni obesi (thunnus obesus).
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Faroe Islands (FO), Liechtenstein (LI), Greenland (GL), Switzerland (CH), San Marino (SM), Iceland (IS), Andorra (AD), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 640 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 640 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) No 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 04/07/2012
Base Legale: R1984/03
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 040 |
Importazione autorizzata |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 043 |
Importazione autorizzata |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 910 |
Importazione autorizzata |
B4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione non autorizzata |
C 040 - Documento statistico ICCAT per il tonno obeso o documento statistico IOTC per il tonno obeso
C 043 - Certificato di riesportazione ICCAT per il tonno obeso o certificato di riesportazione IOCT per il tonno obeso
Y 910 - Tonno obeso catturato da pescherecci che utilizzano sciabiche o lenze e canne (con esca) e destinato principalmente alle industrie conserviere delle zone d'applicazione dell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (accordo IOTC) e della convenzione ICCAT.
Dal 31/05/2017
Base Legale: R1005/08
Zone Escluse: Comoros (excluding Mayotte) (KM), St Vincent and the Grenadines (VC), Cambodia (Kampuchea) (KH)
Y1 | Altre condizioni C 673 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 927 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 673 - Certificato di cattura
Y 927 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
16.00 %
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD625 - L'importazione di animali vivi è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE per gli animali rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (GUCE L 49)
CD385 - Qualsiasi quantitativo di pesce proveniente da paesi terzi ed importato nel territorio della Comunità è scortato da un documento statistico. In mancanza del documento statistico per l'importazione è vietata l'importazione di pesci. In mancanza del certificato di riesportazione è vietato importare pesci a seguito di una riesportazione (Regolamento (CE) N. 1984/2003 del Consiglio, GU L 295).
CD640 - La misura non si applica al tonno obeso catturato da pescherecci che utilizzano sciabiche o lenze e canne (con esca) e destinato principalmente alle industrie conserviere delle zone d'applicazione dell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (accordo IOTC) e della convenzione ICCAT.
CD590 - I prodotti della pesca sono importati nella Comunità solo se accompagnati da un certificato di cattura. L’esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è soggetta alla convalida del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Regolamento (CE) n. 1005/2008. Questa disposizione riguarda le catture marittime effettuate a partire dal 1° gennaio 2010. I prodotti ottenuti da catture effettuate prima del 1° gennaio 2010 non necessitano della presentazione del certificato di cattura anche se importate nell'Unione dopo tale data.
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.