Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80|%|vol, presentato in recipienti di capacità : superiore a 2|litri : ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato i del trattato sul funzionamento dell'unione europea : alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato i del trattato sul funzionamento dell'unione europea), esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma en15376 : destinato ad altri usi da Guinea-Bissau in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80|%|vol, presentato in recipienti di capacità : superiore a 2|litri : ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato i del trattato sul funzionamento dell'unione europea : alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato i del trattato sul funzionamento dell'unione europea), esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma en15376 : destinato ad altri usi' è: 2208909917. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80|%|vol, presentato in recipienti di capacità : superiore a 2|litri : ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato i del trattato sul funzionamento dell'unione europea : alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato i del trattato sul funzionamento dell'unione europea), esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma en15376 : destinato ad altri usi, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Guinea-Bissau (GW).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80|%|vol, presentato in recipienti di capacità : superiore a 2|litri : ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato i del trattato sul funzionamento dell'unione europea : alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato i del trattato sul funzionamento dell'unione europea), esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma en15376 : destinato ad altri usi.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 06/11/2016
Base Legale: R1237/16
Zone Escluse: North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) (KP)
E1 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto L 001 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E2 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 100.000/HLT |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E3 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Y 036 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E4 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
L 001 - Titolo d'importazione AGRIM
Y 036 - Le merci dichiarate sono esentate dalla presentazione della relativa licenza ai sensi dell'articolo n. 3 punto 1 (lettere a,b,d ed e) e punto 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (GU L 206)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Norway (NO), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
Dal 01/01/2018
Base Legale: R0952/13
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 5.000/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 1.000/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
R3 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD421 - L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (GU L 206). Tuttavia, il certificato d'importazione non è richiesto per le quantità non superiori a quelle stabilite nella Parte prima dell'Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (GU L 206).
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.