Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica : calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili da Guinea-Bissau in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica : calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili' è: 6404110000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica : calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Guinea-Bissau (GW).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica : calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 18/10/2015
Base Legale: R1850/15
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 679 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 680 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 683 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 032 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B5 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 679 - Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
C 680 - Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
C 683 - Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
Y 032 - Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 09/06/2006
Base Legale: R0838/06
16.90 %
Dal 01/01/2015
Base Legale: R0517/14
Y1 | Altre condizioni Y 926 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 926 - Merci non interessate dal divieto di importazione di gas fluorurati ad effetto serra
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD603 - I prodotti derivati dalla foca possono essere immessi sul mercato soltanto se sono accompagnati da un'attestazione o da una dichiarazione scritta di importazione e un documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in tale paese terzo ( Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione (OJ L 271)).
CD582 - Le restrizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas e le esenzioni relative alle suddette restrizioni sono stabilite all'Art. n.1 del Regolamento (UE) n. 517/2014.