Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche : altri : di materie plastiche destinati ad aeromobili civili da Guinea equatoriale in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche : altri : di materie plastiche destinati ad aeromobili civili' è: 9405104010. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche : altri : di materie plastiche destinati ad aeromobili civili, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Guinea equatoriale (GQ).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche : altri : di materie plastiche destinati ad aeromobili civili.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 31/12/2018
Base Legale: R0852/17
Y1 | Altre condizioni Y 924 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 969 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 924 - Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852
Y 969 - Prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852)
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
0.00 %
Dal 01/01/2011
Base Legale: R0861/10
0.00 %
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD799 - The export and import of the mercury-added products set out in Annex II to Regulation (EU) 2017/852 shall be prohibited according to Article 5 of Regulation (EU) 2017/852. The prohibition laid down in the first paragraph shall not apply to any of the following mercury-added products: (a) products that are essential for civil protection and military uses; (b) products for research, for calibration of instrumentation, or for use as a reference standard.
CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].