Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale -|avente una lunghezza di almeno|1|m ma non superiore a 2|m, -|avente un peso non inferiore a 6|kg, ma non superiore a 9|kg da India in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale -|avente una lunghezza di almeno|1|m ma non superiore a 2|m, -|avente un peso non inferiore a 6|kg, ma non superiore a 9|kg' è: 8708502020. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale -|avente una lunghezza di almeno|1|m ma non superiore a 2|m, -|avente un peso non inferiore a 6|kg, ma non superiore a 9|kg, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): India (IN).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale -|avente una lunghezza di almeno|1|m ma non superiore a 2|m, -|avente un peso non inferiore a 6|kg, ma non superiore a 9|kg.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/01/2007
Base Legale: R1549/06
3.00 %
Dal 01/07/2017
Base Legale: R1134/17
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 9.001/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 6.000/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
R3 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
Dal 01/01/2018
Base Legale: R1134/17
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
0.00 %
- SPG (R 12/978) - Regime generale (SPGL)
Dal 01/01/2015
Base Legale: R0978/12
0.00 %
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.