Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Granturco dolce (zea mays var. saccharata) da Islanda in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Granturco dolce (zea mays var. saccharata)' è: 2005800000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Granturco dolce (zea mays var. saccharata), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Islanda (IS).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Granturco dolce (zea mays var. saccharata).
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Andorra (AD), Norway (NO), Liechtenstein (LI), San Marino (SM), Switzerland (CH)
Y1 | Altre condizioni N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 930 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
5.10 % + 9.400 EUR DTN E
- Spazio Economico Europeo (EEA)
Dal 01/05/2018
Base Legale: D0138/04
Zone Escluse: Liechtenstein (LI)
0.00 % + 7.580 EUR DTN E
- Spazio Economico Europeo - Islanda (EEA_ IS)
Dal 01/05/2018
Base Legale: D0138/04
0.00 %
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)
CD379 - I prodotti originari dell'Islanda, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I del Protocollo 3 dell'accordo SEE. (Decisione del comitato misto SEE N. 1115/2017 del 13 giugno 2017 che modifica il Protocollo 3 dell'accordo SEE, sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo).