Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87 da Islanda in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87' è: 8708309120. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Islanda (IS).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/01/2007
Base Legale: R1549/06
4.50 %
Dal 01/01/2018
Base Legale: R0982/15
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
0.00 %
- Spazio Economico Europeo (EEA)
Dal 01/07/2007
Base Legale: D0001/94
0.00 %
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)