Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati : altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco : altri : altri da Islanda in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati : altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco : altri : altri' è: 2403990000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati : altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco : altri : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Islanda (IS).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati : altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco : altri : altri.
- Spazio Economico Europeo - Islanda (EEA_ IS)
Dal 01/05/2018
Base Legale: D0138/04
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CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)
CD379 - I prodotti originari dell'Islanda, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I del Protocollo 3 dell'accordo SEE. (Decisione del comitato misto SEE N. 1115/2017 del 13 giugno 2017 che modifica il Protocollo 3 dell'accordo SEE, sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo).