Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Solfato di diidrostreptomicina (cas rn 5490-27-7) da Isola Cocos (o isole Keeling) in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Solfato di diidrostreptomicina (cas rn 5490-27-7)' è: 2941203010. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Solfato di diidrostreptomicina (cas rn 5490-27-7), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Isola Cocos (o isole Keeling) (CC).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Solfato di diidrostreptomicina (cas rn 5490-27-7).

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 01/01/1998
Base Legale: R2086/97
Dazio applicabile
5.30 %
Sospensione autonoma tariffaria (TM861)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.