Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Foglie di vite sbollentate del genere karakishmish, in salamoia, contenenti: -|più del 6|% di concentrazione di sale, -|tenore in acidità espressa in acido citrico, monoidrato, da 0,1|% a 1,4|% ma non superiore -|anche con aggiunta di 2|000|mg/kg di benzoato di sodio, ma non oltre, ai sensi del codice generale standard per gli additivi alimentari (codex stan 192-1995) destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso da Isole Cook (NZ) in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Foglie di vite sbollentate del genere karakishmish, in salamoia, contenenti: -|più del 6|% di concentrazione di sale, -|tenore in acidità espressa in acido citrico, monoidrato, da 0,1|% a 1,4|% ma non superiore -|anche con aggiunta di 2|000|mg/kg di benzoato di sodio, ma non oltre, ai sensi del codice generale standard per gli additivi alimentari (codex stan 192-1995) destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso' è: 2008994970. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Foglie di vite sbollentate del genere karakishmish, in salamoia, contenenti: -|più del 6|% di concentrazione di sale, -|tenore in acidità espressa in acido citrico, monoidrato, da 0,1|% a 1,4|% ma non superiore -|anche con aggiunta di 2|000|mg/kg di benzoato di sodio, ma non oltre, ai sensi del codice generale standard per gli additivi alimentari (codex stan 192-1995) destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Isole Cook (NZ) (CK).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Foglie di vite sbollentate del genere karakishmish, in salamoia, contenenti: -|più del 6|% di concentrazione di sale, -|tenore in acidità espressa in acido citrico, monoidrato, da 0,1|% a 1,4|% ma non superiore -|anche con aggiunta di 2|000|mg/kg di benzoato di sodio, ma non oltre, ai sensi del codice generale standard per gli additivi alimentari (codex stan 192-1995) destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Controllo all’importazione di prodotti biologici (CD808)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 644
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 929
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dazio paesi terzi
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
Dazio applicabile
17.60 %
Sospensione autonoma a motivo dell' uso finale (EU001),(TM861)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
Dazio applicabile
0.00 %
Controllo all'importazione (CD688)
Dal 01/02/2017
Base Legale: R0175/15
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
C 678
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 940
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 678 - Documento comune di entrata (DCE) (modello è riportato nell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 194))
Y 940 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175

- SPG (R 12/978) - Regime generale (SPGL)

Preferenze tariffarie (TM547)
Dal 01/01/2015
Base Legale: R0978/12
Dazio applicabile
6.10 %
Legenda misure:

CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.

EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.

CD688 - L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Il DCE può essere presentato in formato cartaceo o elettronico. Esenzioni si applicano a norma dell'articolo 1 (3) del Regolamento (UE) n. 2015/175

TM547 - Applicazione dell'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 978/2012 (GU L 303).