Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) : agglomerati da Isole Pitcairn in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) : agglomerati' è: 2601120000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) : agglomerati, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Isole Pitcairn (PN).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) : agglomerati.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 18/08/2016
Base Legale: R1013/06
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 672 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 669 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 923 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C5 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 672 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C6 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 670 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C7 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 923 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C8 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 669 - Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IA
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 670 - Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IB
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
Dal 15/09/1994
Base Legale: R2658/87
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CD572 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 1) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
CD573 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 2) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento, se la quantità dei rifiuti spediti supera 20|kg.
CD574 - Se i rifiuti elencati nell'Allegato III (elenco verde) presentano certe caratteristiche di pericolo, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'Allegato IV (elenco ambra). Vedasi Articolo n.3 (paragrafo 3) del Regolamento CE n. 1013/2006.
CD577 - Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio (Articolo 3 (paragrafo 4) del Regolamento CE n.1013/2006) allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In luogo di tale procedura si applicano le regole per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti (Articolo 18 del Regolamento CE n.1013/2006). Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25|kg.