Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Acetilacetonato di calcio (cas rn 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse da Kazakhstan in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Acetilacetonato di calcio (cas rn 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse' è: 2914199050. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Acetilacetonato di calcio (cas rn 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

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Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kazakhstan (KZ).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Acetilacetonato di calcio (cas rn 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Contingente non preferenziale a motivo dell' uso finale (EU001),(TM862)
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Base Legale: R2070/18
Dazio applicabile
0.00 %
Dazio paesi terzi
Dal 01/07/2015
Base Legale: R1101/14
Dazio applicabile
5.50 %
Legenda misure:

EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

TM862 - Il contingente tariffario non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1388/2013.