Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2|000|kg da Kazakhstan in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2|000|kg' è: 8802200000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2|000|kg, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kazakhstan (KZ).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2|000|kg.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento L 100 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
L 100 - Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 2,000.001/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).
TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.
CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).
TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.