Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Animali vivi delle specie ovina o caprina : della specie ovina : altri da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Animali vivi delle specie ovina o caprina : della specie ovina : altri' è: 0104108000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Animali vivi delle specie ovina o caprina : della specie ovina : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Animali vivi delle specie ovina o caprina : della specie ovina : altri.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: San Marino (SM), Liechtenstein (LI), Switzerland (CH), Norway (NO), Andorra (AD)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 640 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 640 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) No 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), Switzerland (CH), Iceland (IS), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Base Legale: R0562/18
10.00 %
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
Dal 04/02/2017
Base Legale: R0160/17
Y1 | Altre condizioni C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 900 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Y 900 - Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
CD625 - L'importazione di animali vivi è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE per gli animali rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (GUCE L 49)
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD382 - L'accesso al contingente tariffario è condizionato alla presentazione di un documento rilasciato dall'autorità o dall'agenzia competente nel paese terzo di origine. Tale documento contiene quanto segue: a) il nome del destinatario, b) il tipo di prodotto e il relativo codice NC, c) la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli, d) il numero o i numeri d'ordine del contingente tariffario di cui trattasi, e) il peso netto totale ripartito per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1354/2011.
CD370 - Se il prodotto è indicato nell'elenco in allegato al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche è necessaria la presentazione di una licenza d'importazione.