Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Efedrine e loro sali : pseudoefedrina (dci) e suoi sali da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Efedrine e loro sali : pseudoefedrina (dci) e suoi sali' è: 2939420000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Efedrine e loro sali : pseudoefedrina (dci) e suoi sali, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Efedrine e loro sali : pseudoefedrina (dci) e suoi sali.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/1995
Base Legale: R3115/94
0.00 %
Dal 01/07/2015
Base Legale: R0111/05
C1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento L 135 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
C2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
L 135 - Autorizzazione di importazione (precursori) rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'importatore
CD437 - "Autorizzazione di importazione e condizioni specifiche per l'importazione" - vedansi articoli 20-25 del Regolamento (CE) n. 111/05 (GU L 22), entrato in vigore Regolamento (CE) n. 1277/05 (GU L 202).
TM135 - La sorveglianza non si applica alle miscele e prodotti naturali contenenti sostanze classificate e composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio