Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate : della specie bovina, congelate : altre : altre : pezzi detti "onglets" e "hampes" : altre : destinate alla trasformazione : destinati alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contengono carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenenti in peso almeno 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno 85% da carne e gelatina; detti prodotti devono subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa (prodotto a) : di bisonte da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate : della specie bovina, congelate : altre : altre : pezzi detti "onglets" e "hampes" : altre : destinate alla trasformazione : destinati alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contengono carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenenti in peso almeno 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno 85% da carne e gelatina; detti prodotti devono subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa (prodotto a) : di bisonte' è: 0206299151. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate : della specie bovina, congelate : altre : altre : pezzi detti "onglets" e "hampes" : altre : destinate alla trasformazione : destinati alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contengono carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenenti in peso almeno 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno 85% da carne e gelatina; detti prodotti devono subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa (prodotto a) : di bisonte, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

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Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate : della specie bovina, congelate : altre : altre : pezzi detti "onglets" e "hampes" : altre : destinate alla trasformazione : destinati alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contengono carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenenti in peso almeno 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno 85% da carne e gelatina; detti prodotti devono subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa (prodotto a) : di bisonte.

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Controllo veterinario (CD624)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), San Marino (SM), Andorra (AD), Iceland (IS), Switzerland (CH), Norway (NO)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Contingente tariffario non preferenziale (CD156),(CD165)
Dal 21/09/2017
Base Legale: R0431/08
Dazio applicabile
20.00 %
Contingente tariffario non preferenziale (CD156),(CD165)
Dal 21/09/2017
Base Legale: R0412/08
Dazio applicabile
20.00 %
Dazio paesi terzi
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
Dazio applicabile
12.80 % + 304.100 EUR DTN
Controllo all’importazione di prodotti biologici (CD808)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Norway (NO)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 644
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 929
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Legenda misure:

CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)

CD156 - L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 431/2008 (GU L 130).

CD165 - L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 412/2008 (GU L 125) e successive modifiche.

CD156 - L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 431/2008 (GU L 130).

CD165 - L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 412/2008 (GU L 125) e successive modifiche.

CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.