Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Ix. composti a funzioni azotate : composti a funzione nitrile : alfa-fenilacetoacetonitrile da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Ix. composti a funzioni azotate : composti a funzione nitrile : alfa-fenilacetoacetonitrile' è: 2926400000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Ix. composti a funzioni azotate : composti a funzione nitrile : alfa-fenilacetoacetonitrile, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Ix. composti a funzioni azotate : composti a funzione nitrile : alfa-fenilacetoacetonitrile.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
0.00 %
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1259/13
C1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento L 135 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
C2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
L 135 - Autorizzazione di importazione (precursori) rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'importatore
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1821/16
6.50 %
EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.
CD437 - "Autorizzazione di importazione e condizioni specifiche per l'importazione" - vedansi articoli 20-25 del Regolamento (CE) n. 111/05 (GU L 22), entrato in vigore Regolamento (CE) n. 1277/05 (GU L 202).
TM135 - La sorveglianza non si applica alle miscele e prodotti naturali contenenti sostanze classificate e composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio