Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350|mm, di larghezza non superiore a 150|mm, di altezza non superiore a 150|mm, contenenti, in peso, non più di 1|% di silicio da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350|mm, di larghezza non superiore a 150|mm, di altezza non superiore a 150|mm, contenenti, in peso, non più di 1|% di silicio' è: 7201103010. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350|mm, di larghezza non superiore a 150|mm, di altezza non superiore a 150|mm, contenenti, in peso, non più di 1|% di silicio, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350|mm, di larghezza non superiore a 150|mm, di altezza non superiore a 150|mm, contenenti, in peso, non più di 1|% di silicio.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/1999
Base Legale: R2261/98
1.70 %
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
0.00 %
TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.