Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Merci specificate nella nota|9(b)(3|e 4) del presente capitolo : altri da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Merci specificate nella nota|9(b)(3|e 4) del presente capitolo : altri' è: 8542391900. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Merci specificate nella nota|9(b)(3|e 4) del presente capitolo : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Merci specificate nella nota|9(b)(3|e 4) del presente capitolo : altri.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 03/04/2017
Base Legale: R0267/12
Zone Escluse: Iran, Islamic Republic of (IR)
Y1 | Altre condizioni Y 949 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni C 067 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni Y 069 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y4 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 949 - Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012).
C 067 - Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
Y 069 - Merci non provenienti dall'Iran
Dal 01/01/1998
Base Legale: R2216/97
0.00 %
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
0.00 %
CD989 - Se le merci dichiarate sono descritte nella nota "DU" collegata alla misura, deve essere presentata una autorizzazione preventiva all’importazione per l'importazione, l'acquisto o il trasporto dall'Iran delle merci e delle tecnologie elencate nell'allegato I, siano esse o no originarie dell'Iran (R267/2012).
DU008 - Bene 0B001g che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.
DU120 - Bene 2B001f che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.
DU153 - Bene 2B232 che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.
DU190 - Bene 3A229 che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.
DU191 - Bene 3A230 che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.
DU193 - Bene 3A232 che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.
DU408 - Bene 0B001i che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.
DU409 - Bene 0B001j che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.
EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.