Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : altre : di peso unitario inferiore o uguale a 100|kg da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : altre : di peso unitario inferiore o uguale a 100|kg' è: 8903991000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : altre : di peso unitario inferiore o uguale a 100|kg, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe : altri : altre : di peso unitario inferiore o uguale a 100|kg.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/01/2019
Base Legale: R0517/14
C1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 057 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 079 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 950 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 951 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C5 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 057 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
C 079 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
Y 950 - Merci diverse dalle apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi
Y 951 - Esenzioni dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 100.001/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
Dal 01/01/1999
Base Legale: R2261/98
2.70 %
CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.
CD786 - REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 Articolo 14 Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi A decorrere dal 1 o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV.
CD787 - Una dichiarazione di conformità può fare riferimento a un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 soltanto se tale autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.