Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe' è: 4301800000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Andorra (AD), Norway (NO), San Marino (SM), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
Y1 | Altre condizioni N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 930 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/01/2012
Base Legale: R3254/91
Dal 04/02/2017
Base Legale: R0160/17
Y1 | Altre condizioni C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 900 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Y 900 - Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Dal 18/10/2015
Base Legale: R1850/15
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 679 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 680 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 683 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 032 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B5 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 679 - Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
C 680 - Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
C 683 - Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
Y 032 - Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
Dal 15/09/1994
Base Legale: R2658/87
0.00 %
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
CD617 - Sono escluse le pelli da pellicceria trattate secondo l’allegato XIII, capo VIII, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD370 - Se il prodotto è indicato nell'elenco in allegato al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche è necessaria la presentazione di una licenza d'importazione.
CD603 - I prodotti derivati dalla foca possono essere immessi sul mercato soltanto se sono accompagnati da un'attestazione o da una dichiarazione scritta di importazione e un documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in tale paese terzo ( Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione (OJ L 271)).
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.