Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili' è: 8905200000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento L 100 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
L 100 - Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/01/2019
Base Legale: R0517/14
C1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 057 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 079 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 950 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 951 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
C5 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 057 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
C 079 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
Y 950 - Merci diverse dalle apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi
Y 951 - Esenzioni dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 15/09/1994
Base Legale: R2658/87
0.00 %
CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).
TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.
CD584 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione, conforme alle disposizioni dell'articolo n. 15 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (OJ L 286).
TM115 - Gli scambi (importazione/esportazione) con un paese che non è parte del protocollo di Montreal possono essere autorizzati soltanto in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2009.
CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.
CD786 - REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 Articolo 14 Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi A decorrere dal 1 o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV.
CD787 - Una dichiarazione di conformità può fare riferimento a un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 soltanto se tale autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento