Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone : di peso inferiore o uguale a 185|g : tacchine e tacchini da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone : di peso inferiore o uguale a 185|g : tacchine e tacchini' è: 0105120000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone : di peso inferiore o uguale a 185|g : tacchine e tacchini, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone : di peso inferiore o uguale a 185|g : tacchine e tacchini.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Switzerland (CH), San Marino (SM), Andorra (AD), Norway (NO), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 640 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 640 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) No 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), Switzerland (CH), Iceland (IS), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.186/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
CD625 - L'importazione di animali vivi è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE per gli animali rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (GUCE L 49)
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.