Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Resina epossidica, contenente, in peso, 70|% o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542|o 8548 da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Resina epossidica, contenente, in peso, 70|% o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542|o 8548' è: 3926909770. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Resina epossidica, contenente, in peso, 70|% o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542|o 8548, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Resina epossidica, contenente, in peso, 70|% o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542|o 8548.

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Controllo veterinario (CD624),(CD686)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Switzerland (CH), Iceland (IS), Andorra (AD), Norway (NO), Liechtenstein (LI), San Marino (SM)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
E1 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E2 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
Y 930
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E3 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
2.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E4 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo
Y5 Altre condizioni
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y6 Altre condizioni
Y 930
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y7 Altre condizioni
Y 058
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y8 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE
Y 058 - Scorte personali di prodotti di origine animale aventi carattere non commerciale, in conformità all'articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2007
Base Legale: R1549/06
Dazio applicabile
6.50 %
Sospensione autonoma a motivo dell' uso finale (EU001),(TM861)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
Dazio applicabile
0.00 %
Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (EU003),(TM510)
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
Dazio applicabile
0.00 %
Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (CD333)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
Dazio applicabile
0.00 %
Merci utilizzate per la tortura e la repressione, divieto d’importazione (CD990),(TR016),(TR017),(TR018),(TR023)
Dal 20/02/2019
Base Legale: R0125/19
Zone Escluse: Ceuta (XC), Melilla (XL)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
C 064
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 904
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 064 - Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura (regolamento (UE) 2019/125)
Y 904 - Merci diverse da quelle descritte nelle note TR collegate alla misura
Legenda misure:

CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)

CD686 - Le scorte personali di prodotti di origine animale, introdotte nell'Unione, per il consumo umano personale e destinati all'alimentazione di animali da compagnia, come elencato nell'Articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 ai paragrafi 1) e 2), non sono soggette ai controlli veterinari.

EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.

EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.

CD990 - Se le merci dichiarate sono descritte nelle note "TR" collegate alla misura, non sono strumenti tecnici a uso medico e non saranno utilizzate esclusivamente per l’esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico,esportazione/l’importazione è vietata, regolamento (CE) n. 1236/2005 (GU L 200)

TR016 - Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita. Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.

TR017 - Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori 1. Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica. 2. Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.

TR018 - Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto

TR023 - Scudi con chiodi di metallo