Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti : altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci : altri da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti : altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci : altri' è: 8716390000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti : altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti : altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci : altri.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 01/01/1999
Base Legale: R2261/98
Dazio applicabile
2.70 %
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari
Proibizione all'importazione
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Divieto d'importazione e/o d'esportazione
Restrizione all'immissione in libera pratica
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Controllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra (CD587),(CD786),(CD787)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R0517/14
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
C1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 057
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 079
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C3 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 950
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C4 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 951
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C5 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 057 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
C 079 - Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2016/879
Y 950 - Merci diverse dalle apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi
Y 951 - Esenzioni dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
Legenda misure:

CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.

CD786 - REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 Articolo 14 Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi A decorrere dal 1 o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV.

CD787 - Una dichiarazione di conformità può fare riferimento a un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 soltanto se tale autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento