Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Sistemi ad elementi separati ("split-system") : altre da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Sistemi ad elementi separati ("split-system") : altre' è: 8415109090. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Sistemi ad elementi separati ("split-system") : altre, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Sistemi ad elementi separati ("split-system") : altre.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Proibizione all'importazione
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Divieto d'importazione e/o d'esportazione
Restrizione all'immissione in libera pratica
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (EU003),(TM510)
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
Dazio applicabile
0.00 %
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2017
Base Legale: R2293/16
Dazio applicabile
2.50 %
Controllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra (CD587)
Dal 01/02/2017
Base Legale: R0517/14
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 053
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 054
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
Y 053 - Prodotti non interessati dai requisiti di etichettatura relativi ai gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014
Y 054 - Prodotti etichettati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
Legenda misure:

EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.