Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Succo di uva (compreso il mosto di uva) : altri : di un valore brix superiore a 30|e inferiore o uguale a 67 : di valore superiore a 18|€ per 100|kg di peso netto : altri da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Succo di uva (compreso il mosto di uva) : altri : di un valore brix superiore a 30|e inferiore o uguale a 67 : di valore superiore a 18|€ per 100|kg di peso netto : altri' è: 2009695900. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Succo di uva (compreso il mosto di uva) : altri : di un valore brix superiore a 30|e inferiore o uguale a 67 : di valore superiore a 18|€ per 100|kg di peso netto : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Succo di uva (compreso il mosto di uva) : altri : di un valore brix superiore a 30|e inferiore o uguale a 67 : di valore superiore a 18|€ per 100|kg di peso netto : altri.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/03/2009
Base Legale: R0555/08
Zone Escluse: Switzerland (CH), United States of America (US)
E1 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 100.000/LTR |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E2 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 014 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E3 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 015 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E4 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
C 014 - Documento V I 1
C 015 - Estratto V I 2
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
M1 | Il prezzo dichiarato deve essere uguale o superiore al prezzo minimo/ prezzo di riferimento (vedasi componenti) 0.181EUR/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
M2 | Il prezzo dichiarato deve essere uguale o superiore al prezzo minimo/ prezzo di riferimento (vedasi componenti) 0.000EUR/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Base Legale: R1602/18
Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):22.40 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):22.40 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):22.40 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):22.40 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):22.40 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):22.4
V1 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 42.500EUR/HLT(01)22 |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V2 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 41.700EUR/HLT(01)22.40%+0.800EU |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V3 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 40.800EUR/HLT(01)22.40%+1.700EU |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V4 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 40.000EUR/HLT(01)22.40%+2.500EU |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V5 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 39.100EUR/HLT(01)22.40%+3.400EU |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V6 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 0.000EUR/HLT(01) |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
CD519 - L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 2018/273
CD522 - Sono esentati dall'obbligo di presentazione dell'attestato e del bollettino di analisi i prodotti esportati da paesi terzi e originari dei medesimi, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite separate, non superi 100 litri (articolo 21, del regolamento (UE) n. 2018/273, GU L 58).
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.
PB001 - Dazio relativo al sistema dei prezzi d'entrata