Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Vini a denominazione d'origine protetta (dop) : cava da Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Vini a denominazione d'origine protetta (dop) : cava' è: 2204101300. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Vini a denominazione d'origine protetta (dop) : cava, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Kosovo (cfr la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 10/06/1999) (XK).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Vini a denominazione d'origine protetta (dop) : cava.

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Restrizione all'immissione in libera pratica (CD519),(CD522)
Dal 01/02/2019
Base Legale: R0273/18
Zone Escluse: Switzerland (CH), United States of America (US)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
E1 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
100.000/LTR
Immissione in libera pratica autorizzata
E2 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 014
Immissione in libera pratica autorizzata
E3 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 015
Immissione in libera pratica autorizzata
E4 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto L'immissione in libera pratica non è autorizzata

Legenda certificati:
C 014 - Documento V I 1
C 015 - Estratto V I 2

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unità supplementare) (CD651)
Dal 01/01/2018
Base Legale: R0952/13
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
R1 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
1.500/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
R2 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.800/KGM
Dichiarazione della sottovoce autorizzata
R3 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.000/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari
Controllo all’importazione di prodotti biologici (CD808)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Norway (NO)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 644
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 929
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dazio paesi terzi
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
Dazio applicabile
Legenda misure:

CD519 - L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 2018/273

CD522 - Sono esentati dall'obbligo di presentazione dell'attestato e del bollettino di analisi i prodotti esportati da paesi terzi e originari dei medesimi, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite separate, non superi 100 litri (articolo 21, del regolamento (UE) n. 2018/273, GU L 58).

CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.

CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.