Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Arance dolci, fresche : altre da Macao in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Arance dolci, fresche : altre' è: 0805102800. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Arance dolci, fresche : altre, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Macao (MO).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Arance dolci, fresche : altre.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/04/2019 al 30/04/2019
Base Legale: R1602/18
Cond: V 35.400 EUR/DTN(01):10.40 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):10.40 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):10.40 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):10.40 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):10.40 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):10.4
V1 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 35.400EUR/DTN(01)10 |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V2 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 34.700EUR/DTN(01)10.40%+0.700EU |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V3 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 34.000EUR/DTN(01)10.40%+1.400EU |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V4 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 33.300EUR/DTN(01)10.40%+2.100EU |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V5 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 32.600EUR/DTN(01)10.40%+2.800EU |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
V6 | Il prezzo all'importazione deve essere uguale o superiore al prezzo d'entrata (vedasi componenti) 0.000EUR/DTN(01) |
Applicare l'importo dell'azione (vedasi componenti) |
Dal 29/03/2019
Base Legale: R0892/17
Zone Escluse: South Africa (ZA), Turkey (TR)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
PB001 - Dazio relativo al sistema dei prezzi d'entrata
TM872 - I valori forfettari all'importazione sono definiti nell'ambito del regime del prezzo di entrata, ai sensi dell'art.75 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione e a norma dell'art.38 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Si basano sui prezzi rappresentativi e sulle quantità dei prodotti importati (guarda <a href="https://circabc.europa.eu/sd/d/e1a6bbb8-8c50-4a98-816b-a242d1247089/e01a001.doc"> https://circabc.europa.eu/sd/d/e1a6bbb8-8c50-4a98-816b-a242d1247089/e01a001.doc</a>).
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.