Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Efedrine e loro sali : pseudoefedrina (dci) e suoi sali da Macao in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Efedrine e loro sali : pseudoefedrina (dci) e suoi sali' è: 2939420000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Efedrine e loro sali : pseudoefedrina (dci) e suoi sali, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Macao (MO).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Efedrine e loro sali : pseudoefedrina (dci) e suoi sali.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/1995
Base Legale: R3115/94
0.00 %
Dal 01/07/2015
Base Legale: R0111/05
C1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento L 135 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
C2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
L 135 - Autorizzazione di importazione (precursori) rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'importatore
CD437 - "Autorizzazione di importazione e condizioni specifiche per l'importazione" - vedansi articoli 20-25 del Regolamento (CE) n. 111/05 (GU L 22), entrato in vigore Regolamento (CE) n. 1277/05 (GU L 202).
TM135 - La sorveglianza non si applica alle miscele e prodotti naturali contenenti sostanze classificate e composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio