Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10|kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo da Madagascar in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10|kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo' è: 8471300000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10|kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Madagascar (MG).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10|kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/01/2000
Base Legale: R2204/99
0.00 %
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 10.001/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
- Stati dell’Africa orientale e australe (ESA)
Dal 14/05/2012
Base Legale: D0196/12
0.00 %
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.