Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti : altri : altri da Malaysia in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti : altri : altri' è: 2922498500. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti : altri : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Malaysia (MY).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti : altri : altri.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), Switzerland (CH), San Marino (SM), Norway (NO), Iceland (IS), Andorra (AD)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 058 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 930 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
E5 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E6 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 2.000/KGM |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E7 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Y 930 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E8 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 058 - Scorte personali di prodotti di origine animale aventi carattere non commerciale, in conformità all'articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD637 - La normativa veterinaria in materia di importazione non si applica ai medicinali finiti. Sono compresi i prodotti intermedi derivati da materiali della categoria 3 e destinati ad usi tecnici per i dispositivi medici, la diagnostica in vitro, i reagenti di laboratorio e i prodotti cosmetici. (Decisione 2007/275/CE e Allegato I (Chap 30) Decisione 2012/31/UE)
CD686 - Le scorte personali di prodotti di origine animale, introdotte nell'Unione, per il consumo umano personale e destinati all'alimentazione di animali da compagnia, come elencato nell'Articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 ai paragrafi 1) e 2), non sono soggette ai controlli veterinari.