Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Solfato di cesio (cas rn 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48% ma meno del 52% di solfato di cesio da Mali in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Solfato di cesio (cas rn 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48% ma meno del 52% di solfato di cesio' è: 2833298040. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Solfato di cesio (cas rn 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48% ma meno del 52% di solfato di cesio, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Mali (ML).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Solfato di cesio (cas rn 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48% ma meno del 52% di solfato di cesio.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (EU003),(TM510)
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
Dazio applicabile
0.00 %
Controllo all'importazione (CD989),(DU079),(DU080),(DU083)
Dal 03/04/2017
Base Legale: R0267/12
Zone Escluse: Iran, Islamic Republic of (IR)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
Y 949
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
C 067
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni
Y 069
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y4 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
Y 949 - Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012).
C 067 - Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
Y 069 - Merci non provenienti dall'Iran
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2009
Base Legale: R1031/08
Dazio applicabile
5.00 %
Contingente tariffario non preferenziale (TM862)
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Base Legale: R2070/18
Dazio applicabile
0.00 %
Controllo all'importazione – Rifiuti (CD572),(CD573),(CD574),(CD577)
Dal 18/08/2016
Base Legale: R1013/06
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 669
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B4 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo
C5 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C6 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 670
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C7 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
C8 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 669 - Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IA
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 670 - Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IB
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)

- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)

Preferenze tariffarie
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

CD989 - Se le merci dichiarate sono descritte nella nota "DU" collegata alla misura, deve essere presentata una autorizzazione preventiva all’importazione per l'importazione, l'acquisto o il trasporto dall'Iran delle merci e delle tecnologie elencate nell'allegato I, siano esse o no originarie dell'Iran (R267/2012).

DU079 - Bene 1C230 che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.

DU080 - Bene 1C231 che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.

DU083 - Bene 1C234 che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.

TM862 - Il contingente tariffario non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1388/2013.

CD572 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 1) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

CD573 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 2) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento, se la quantità dei rifiuti spediti supera 20|kg.

CD574 - Se i rifiuti elencati nell'Allegato III (elenco verde) presentano certe caratteristiche di pericolo, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'Allegato IV (elenco ambra). Vedasi Articolo n.3 (paragrafo 3) del Regolamento CE n. 1013/2006.

CD577 - Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio (Articolo 3 (paragrafo 4) del Regolamento CE n.1013/2006) allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In luogo di tale procedura si applicano le regole per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti (Articolo 18 del Regolamento CE n.1013/2006). Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25|kg.