Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite : altre : di castoro, di rat musqué o di volpe da Marocco in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite : altre : di castoro, di rat musqué o di volpe' è: 4302191500. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite : altre : di castoro, di rat musqué o di volpe, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Marocco (MA).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite : altre : di castoro, di rat musqué o di volpe.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (EU003),(TM510)
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
Dazio applicabile
0.00 %
Restrizione all'immissione in libera pratica (CD618),(CD618)
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 056
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Restrizione all'immissione in libera pratica (CD618),(CD618)
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 056
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Restrizione all'immissione in libera pratica (CD618),(CD618)
Dal 01/01/2012
Base Legale: R3254/91
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Unità supplementare
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
Unità supplementari
Controllo all'importazione – CITES (CD370)
Dal 04/02/2017
Base Legale: R0160/17
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
C 400
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 900
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Y 900 - Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2012
Base Legale: R2261/98
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.

CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.

CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.

CD370 - Se il prodotto è indicato nell'elenco in allegato al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche è necessaria la presentazione di una licenza d'importazione.