Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6|% ma non superiore all'8,6|% di fosfato di calcio da Marocco in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6|% ma non superiore all'8,6|% di fosfato di calcio' è: 2106102030. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6|% ma non superiore all'8,6|% di fosfato di calcio, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Marocco (MA).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6|% ma non superiore all'8,6|% di fosfato di calcio.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: San Marino (SM), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Norway (NO), Andorra (AD), Iceland (IS)
Y1 | Altre condizioni N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 930 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni Y 931 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y4 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE
Y 931 - Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.6 punto 1b della Decisione della Commissione 2007/275/CE
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 12/02/2016 al 30/06/2020
Base Legale: D0088/14
Zone Escluse: Bangladesh (BD)
Y1 | Altre condizioni Y 800 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 066 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 800 - Merci non provenienti dal Bangladesh
Y 066 - Prodotti che non contengono o non sono costituiti da foglie di betel (Piper betle)
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
12.80 %
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
0.00 %
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD626 - L'importazione dei prodotti di origine animale possono derogare ai controlli ai sensi dell'articolo 6 della Decisione 2007/275/CE della Commissione
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD672 - L'importazione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») provenienti dal Bangladesh, è proibita.
TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.