Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Tessuti di cotone, contenenti meno di 85|%, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200|g/m$2 : tinti : altri tessuti da Montenegro in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Tessuti di cotone, contenenti meno di 85|%, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200|g/m$2 : tinti : altri tessuti' è: 5210390000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Tessuti di cotone, contenenti meno di 85|%, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200|g/m$2 : tinti : altri tessuti, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Montenegro (ME).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Tessuti di cotone, contenenti meno di 85|%, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200|g/m$2 : tinti : altri tessuti.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/09/2018 al 31/08/2019
Base Legale: R0032/00
0.00 %
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.201/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
0.00 %
Dal 01/01/2004
Base Legale: R1789/03
8.00 %
CD605 - Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 32/2000, allegato II, nota a piè di pagina (1), il beneficio di questo contingente tariffario è subordinato alla presentazione dell'autorizzazione di perfezionamento passivo. Tale beneficio riguarda le merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti dall'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile.
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.
EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.