Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Frazioni solide : altrimenti presentate : destinati alla fabbricazione di: -|acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823|19|10, -|esteri metilici di acidi grassi della voce 2915|o 2916, -|alcoli grassi delle sottovoci 2905|17, 2905|19|e 3823|70|utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, -|alcoli grassi della sottovoce 2905|16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, -|acido stearico della sottovoce 3823|11|00, -|prodotti della voce 3401|o -|acidi grassi ad elevata purezza della voce 2915 da Myanmar/Birmania in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Frazioni solide : altrimenti presentate : destinati alla fabbricazione di: -|acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823|19|10, -|esteri metilici di acidi grassi della voce 2915|o 2916, -|alcoli grassi delle sottovoci 2905|17, 2905|19|e 3823|70|utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, -|alcoli grassi della sottovoce 2905|16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, -|acido stearico della sottovoce 3823|11|00, -|prodotti della voce 3401|o -|acidi grassi ad elevata purezza della voce 2915' è: 1511901920. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Frazioni solide : altrimenti presentate : destinati alla fabbricazione di: -|acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823|19|10, -|esteri metilici di acidi grassi della voce 2915|o 2916, -|alcoli grassi delle sottovoci 2905|17, 2905|19|e 3823|70|utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, -|alcoli grassi della sottovoce 2905|16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, -|acido stearico della sottovoce 3823|11|00, -|prodotti della voce 3401|o -|acidi grassi ad elevata purezza della voce 2915, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Myanmar/Birmania (MM).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Frazioni solide : altrimenti presentate : destinati alla fabbricazione di: -|acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823|19|10, -|esteri metilici di acidi grassi della voce 2915|o 2916, -|alcoli grassi delle sottovoci 2905|17, 2905|19|e 3823|70|utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, -|alcoli grassi della sottovoce 2905|16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, -|acido stearico della sottovoce 3823|11|00, -|prodotti della voce 3401|o -|acidi grassi ad elevata purezza della voce 2915.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 03/12/2009
Base Legale: R1031/08
10.90 %
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), Norway (NO), Iceland (IS), Switzerland (CH)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
0.00 %
Dal 18/08/2016
Base Legale: R1013/06
E1 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 672 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E2 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 669 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E3 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Y 923 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E4 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 20.000/KGM |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E5 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
I6 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 672 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
I7 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 670 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
I8 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Y 923 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
I9 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 20.000/KGM |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
I10 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 669 - Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IA
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 670 - Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IB
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.
CD572 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 1) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
CD573 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 2) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento, se la quantità dei rifiuti spediti supera 20|kg.
CD574 - Se i rifiuti elencati nell'Allegato III (elenco verde) presentano certe caratteristiche di pericolo, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'Allegato IV (elenco ambra). Vedasi Articolo n.3 (paragrafo 3) del Regolamento CE n. 1013/2006.
CD577 - Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio (Articolo 3 (paragrafo 4) del Regolamento CE n.1013/2006) allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In luogo di tale procedura si applicano le regole per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti (Articolo 18 del Regolamento CE n.1013/2006). Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25|kg.