Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce : altre preparazioni e conserve di pesci : di tonni, di tonnetti striati e altri pesci del genere euthynnus : altri : conserve : altri da Myanmar/Birmania in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce : altre preparazioni e conserve di pesci : di tonni, di tonnetti striati e altri pesci del genere euthynnus : altri : conserve : altri' è: 1604207094. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce : altre preparazioni e conserve di pesci : di tonni, di tonnetti striati e altri pesci del genere euthynnus : altri : conserve : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Myanmar/Birmania (MM).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce : altre preparazioni e conserve di pesci : di tonni, di tonnetti striati e altri pesci del genere euthynnus : altri : conserve : altri.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Switzerland (CH), Faroe Islands (FO), Iceland (IS), Norway (NO), Andorra (AD), Greenland (GL), San Marino (SM), Liechtenstein (LI)
E1 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E2 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Y 931 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E3 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 2.000/KGM |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E4 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y5 | Altre condizioni N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y6 | Altre condizioni Y 931 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y7 | Altre condizioni Y 058 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y8 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 931 - Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.6 punto 1b della Decisione della Commissione 2007/275/CE
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 931 - Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.6 punto 1b della Decisione della Commissione 2007/275/CE
Y 058 - Scorte personali di prodotti di origine animale aventi carattere non commerciale, in conformità all'articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 31/05/2017
Base Legale: R1005/08
Zone Escluse: St Vincent and the Grenadines (VC), Cambodia (Kampuchea) (KH), Comoros (excluding Mayotte) (KM)
Y1 | Altre condizioni C 673 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 927 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 673 - Certificato di cattura
Y 927 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Base Legale: R0847/06
0.00 %
Dal 01/02/2017
Base Legale: R0175/15
Y1 | Altre condizioni C 678 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 940 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 678 - Documento comune di entrata (DCE) (modello è riportato nell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 194))
Y 940 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175
Dal 15/09/1994
Base Legale: R2658/87
24.00 %
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD626 - L'importazione dei prodotti di origine animale possono derogare ai controlli ai sensi dell'articolo 6 della Decisione 2007/275/CE della Commissione
CD686 - Le scorte personali di prodotti di origine animale, introdotte nell'Unione, per il consumo umano personale e destinati all'alimentazione di animali da compagnia, come elencato nell'Articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 ai paragrafi 1) e 2), non sono soggette ai controlli veterinari.
CD590 - I prodotti della pesca sono importati nella Comunità solo se accompagnati da un certificato di cattura. L’esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è soggetta alla convalida del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Regolamento (CE) n. 1005/2008. Questa disposizione riguarda le catture marittime effettuate a partire dal 1° gennaio 2010. I prodotti ottenuti da catture effettuate prima del 1° gennaio 2010 non necessitano della presentazione del certificato di cattura anche se importate nell'Unione dopo tale data.
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD688 - L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Il DCE può essere presentato in formato cartaceo o elettronico. Esenzioni si applicano a norma dell'articolo 1 (3) del Regolamento (UE) n. 2015/175